Art. 1.
(Istituzione del Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse e del comitato provinciale sulle persone scomparse).

      1. Dopo l'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 20-bis - (Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse). - 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse.
      2. Il Comitato nazionale è composto da un rappresentante dell'Amministrazione dell'interno, nominato dal Ministro, che ne assume la presidenza, e da rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
      3. Al Comitato nazionale possono essere chiamati a partecipare le autorità locali di pubblica sicurezza, i rappresentanti delle Forze di polizia, delle Forze armate e degli enti locali interessati ai casi da trattare, nonché componenti dell'ordine giudiziario, e il procuratore della Repubblica competente. Del Comitato fanno altresì parte rappresentanti delle associazioni nazionali che si occupano di persone scomparse e rappresentanti dell'Associazione nazionale psicologi psicoterapeuti.
      4. Il Comitato nazionale ha il compito di monitorare i casi riguardanti le persone scomparse sul territorio nazionale, di valutare lo stato delle indagini e di assumere iniziative che possono favorire la ricerca delle medesime persone.

      Art. 20-ter. - (Comitato provinciale sulle persone scomparse). - 1. Qualora si verifichino casi di persone scomparse di cui sia accertata la non volontarietà della scomparsa, presso la prefettura-ufficio

 

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territoriale del Governo competente è istituito il comitato provinciale sulle persone scomparse.
      2. Il comitato provinciale è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Del comitato provinciale fa altresì parte uno psicologo e, nel caso di scomparsa di un minore, un esperto di psicologia dell'età evolutiva.
      3. Al fine di creare un coordinamento più efficace, il prefetto può chiamare a partecipare alle riunioni del comitato provinciale le autorità locali di pubblica sicurezza ed i rappresentanti delle Forze di polizia, delle Forze armate e degli enti locali interessati ai casi da trattare. Il prefetto può altresì invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario e il procuratore della Repubblica competente, nonché rappresentanti delle associazioni territoriali che si occupano di persone scomparse».